Ecologia integrale

Elisa Lisiero: “L'accompagnatore spirituale deve avere una giusta comprensione del proprio ruolo di mediatore”

Abbiamo intervistato un'esperta del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita sui meccanismi per proteggere i fedeli dagli abusi di potere e di coscienza.

Javier García Herrería-16 dicembre 2025-Tempo di lettura: 4 minuti
Elisa Lisiero

Elisa Lisiero è funzionaria del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e docente ricercatrice presso l'Università della Santa Croce, a Roma. Si occupa principalmente dello studio dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità, con particolare attenzione allo status giuridico dei fedeli all'interno di queste realtà aggregative.

Qualche giorno fa ha partecipato a un convegno su La libertà come bene giuridico nella Chiesa, presso la Facoltà di Diritto Canonico dell'Università di Navarra. Il Diritto Canonico può sembrare complesso, ma è la struttura che permette alla Chiesa di svilupparsi in modo sano. 

Cosa ha voluto sottolineare nella sua conferenza sulla libertà all'interno delle associazioni e dei movimenti?

Ho voluto sottolineare un concetto fondamentale: la libertà di cui gode un fedele all'interno di qualsiasi associazione o movimento non è assoluta. È una libertà che deve sempre rientrare in coordinate ben precise: nel quadro del diritto associativo, nel contesto delle norme canoniche e, naturalmente, nella struttura organizzativa e negli statuti di ciascuna comunità.

Tuttavia, il punto cruciale è che questa libertà si riferisce in primo luogo ai diritti fondamentali dei fedeli. Ciò presuppone il riconoscimento di una priorità assoluta della loro condizione di fedeli della Chiesa. 

Le tensioni o i problemi a livello di libertà sorgono proprio quando questa dimensione fondamentale – che appartiene alla dimensione costituzionale dell“”essere fedeli» – non viene considerata a sufficienza. Ciò può essere dovuto a diversi fattori, come una visione errata del carisma, deviazioni che portano all'abuso di autorità o al mancato riconoscimento adeguato dello stato di vita di ogni persona, una concezione errata dell'obbedienza, specialmente in quelle associazioni in cui vi sono sezioni di membri con forme di vita in comune. 

Negli ultimi anni molte istituzioni della Chiesa hanno modificato parte dei propri statuti per adeguarli alle nuove normative della Santa Sede? 

Le modifiche più frequenti sono state apportate per adeguarsi al “Decreto Generale del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita sulle Associazioni di Fedeli», pubblicato nel 2021. Tale testo regola l'esercizio del governo nelle associazioni internazionali di fedeli, in particolare la durata massima dei mandati nell'organo centrale di governo (cfr. artt. 1 e 2 Decreto Generale 2021) e la rappresentatività, che si riferisce al fatto che tutti i membri pleno iure siano rappresentati nell'elezione dell'organo centrale, ovvero abbiano voce attiva, diretta o indiretta, nella costituzione dell'istanza che elegge l'organo centrale di governo a livello internazionale (cfr. Art. 3 Decreto Generale 2021).

Nell'ambito di un processo ordinario, alcune istituzioni hanno anche apportato modifiche ai propri statuti perché era necessario un aggiornamento dopo diversi anni dalla fondazione o dall'ultima revisione. In alcuni casi, è stato necessario apportare modifiche perché sono emersi aspetti problematici relativi alle condizioni di vita dei membri o allo stile di governo. 

Quali diritti concreti dei fedeli sta cercando di proteggere la Chiesa negli ultimi anni nell'ambito dell'accompagnamento spirituale?

Un diritto che viene normalmente rivendicato è quello alla tutela della privacy, sancito dal canone 220 del Codice di Diritto Canonico, che stabilisce che “a nessuno è lecito violare il diritto di ciascuno di proteggere la propria intimità”. In base a tale diritto, ai fedeli deve essere riconosciuta la libertà di scegliere la persona a cui manifestare la propria coscienza, sia essa il confessore o l'accompagnatore spirituale. Va ricordato che, nel caso della confessione, esiste esplicitamente il diritto di scegliere il confessore (cfr. c. 991) e che, per i religiosi, è stabilito che i superiori devono riconoscere la dovuta libertà riguardo al sacramento della penitenza e alla direzione spirituale (cfr. c. 630 § 1).

Quali meccanismi esistono o dovrebbero essere rafforzati affinché una pratica di accompagnamento non si trasformi in una forma di controllo o coercizione spirituale? 

Il primo aspetto è che ci sia libertà nella scelta dell'accompagnatore o del direttore spirituale, come ho già detto. Un altro aspetto fondamentale è la preparazione di coloro che esercitano queste funzioni, a partire da un'adeguata formazione teologica e proseguendo con la necessità che raggiungano un certo grado di maturità umana, cristiana e spirituale. 

L'accompagnatore deve anche avere una giusta comprensione del proprio ruolo di mediatore nella ricerca della volontà di Dio, senza sostituirsi in alcun modo alla persona e alla sua coscienza. In realtà, gli abusi spirituali e di coscienza a volte hanno origine proprio da questo: quando ci si sostituisce alla persona nella sua ricerca della volontà di Dio.

Infine, occorre anche evitare ogni forma di confusione tra foro interno e foro esterno, che può verificarsi soprattutto quando l'accompagnatore spirituale ricopre anche cariche di autorità nell'associazione e utilizza le informazioni ricevute nel contesto dell'accompagnamento per governare.  

Da parte di chi è accompagnato è richiesto un certo grado di libertà per ricorrere all'accompagnamento spirituale. Deve cercare consiglio, ma non deve cercare che altri scelgano o decidano al posto suo. 

È molto importante che i fedeli conoscano i propri diritti a livello ecclesiale, perché credo che molte delle deviazioni si verifichino a causa della mancanza di conoscenza dei propri diritti e dei beni giuridici che vengono compromessi.

Esiste un meccanismo specifico che si intende introdurre nel Codice di Diritto Canonico per evitare, in generale, gli abusi di potere e spirituali?

Attualmente si sta riflettendo molto, a livello dottrinale, su questi temi. Va precisato che, nell'attuale ordinamento canonico, esiste una legge penale sull'abuso di potere, di ufficio o di carica (c. 1378). Alcuni casi di abuso di potere potrebbero essere ricondotti a questo reato penale. Per quanto riguarda gli abusi spirituali, non esistono definizioni universalmente riconosciute, né protezione penale, anche se si stanno compiendo progressi in questo campo.

Su proposta del Dicastero per la Dottrina della Fede, il 22 novembre 2024 Papa Francesco ha approvato la costituzione di un gruppo di lavoro, presieduto dal Prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi, incaricato di valutare la possibilità di tipizzare il reato di “abuso spirituale” e di presentare proposte concrete al riguardo. 

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